In attesa di una vostra risposta vi mando i miei più cordiali saluti.
L'art. 123 del codice della strada, rubricato Autoscuole è stato recentemente modificato ed integrato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, entrata in vigore dal 13 agosto scorso, e prevede: - Al comma 10 - che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con proprio decreto la durata dei corsi di formazione ed i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; - al comma 10 bis - che i corsi di formazione di insegnanti ed istruttori siano organizzati: dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica nonché da soggetti accreditati dalle regioni sulla base di una disciplina quadro definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni nonché di criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
Si è in attesa dell'approvazione del decreto di cui sopra, a cui aggiungiamo che i corsi verranno gestiti dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, dai centri di istruzione automobilistica (consorzi di autoscuole) o da soggetti accreditati dalle regioni.
Lucia Cardarelli
Ufficio Trasporti