E' l'autorizzazione che deve possedere:
- chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di
origine animale
- chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o
complementari, senza integratori o integratori medicati.
L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art.19, comma 9, del D.Lgs.
1998/112, dal Settore Sviluppo Economico, Area Agricoltura con le seguenti
modalità:
- istanza in bollo da inoltrare al Settore Sviluppo Economico, Area
Agricoltura, come da fac-simile allegato
- allegare una marca da bollo da € 14.62 da apporre sull'autorizzazione
La commissione provinciale accerta che le attrezzature ed i requisiti
igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si
intende conseguire.
L'autorizzazione è concessa a tempo
indeterminato.