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Autorizzazione alla produzione di mangimi semplici, composti o complementari

 

E' l'autorizzazione che deve possedere:

  • chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale
  • chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati.


L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art.19, comma 9, del D.Lgs. 1998/112, dal Settore Sviluppo Economico, Area Agricoltura con le seguenti modalità:

  • istanza in bollo da inoltrare al Settore Sviluppo Economico, Area Agricoltura, come da fac-simile allegato
  • allegare una marca da bollo da € 14.62 da apporre sull'autorizzazione


La commissione provinciale accerta che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato.

 
 
 
 
 

via Ruggeri, 3 - Ancona | tel 071.58941 | C.F. 00369930425


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