N. 156 DEL 12/04/2010
SETTORE II SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto: Posticipo del calendario di ricerca e raccolta del TUBER AESTIVUM, detto anche SCORZONE, dal 1° maggio al 1° giugno 2010.
Dip.to III Settore II Sviluppo Economico
VISTA la Tabella allegata alla Legge Regionale n. 34/87 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi), nella quale si prevede che il tartufo d'estate, detto anche scorzone, può essere raccolto a partire dal 1° maggio al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno;
VISTO l'art. 5 comma 2 della suddetta legge il quale prevede che "In presenza di particolari situazioni climatiche le Associazioni dei comuni e le Comunità Montane possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in corso, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie";
CONSIDERATO che l'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 34/87 stabilisce inoltre che "Le variazioni al calendario di raccolta, che comunque non possono anticipare l'apertura, sono deliberate sentite le categorie interessate e previo parere del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o del centro per lo studio della micologia del terreno del consiglio nazionale delle ricerche di Torino o degli istituti delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze biologiche e naturali. Alle variazioni al calendario di raccolta è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.";
VISTA la Legge Regionale n. 38/92 la quale prevede che le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dei funghi e tartufi, già delegate ai Comuni con l'obbligo di esercitarle in forma associata tramite associazione dei comuni, sono attribuite alle Comunità Montane e, per il restante territorio, alle Province con decorrenza dal 1° gennaio 1993;
VISTA la nota. n. 95 Pos. I/1/3 del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado con la quale l'Ente in questione, a seguito di richiesta avanzata da alcune Province e Comunità Montane, esprime "parere favorevole al posticipo della raccolta del Tuber Aestivum al 1° giugno 2010";
VISTO il parere favorevole comunicato dall'UPI Marche con nota acquisita agli atti con ns. prot. n. 30172 del 07/04/2010;
CONSIDERATO che la posticipazione del calendario di raccolta del Tuber Aestivum dal 1° maggio al 1° giugno 2010, consente un maggior rispetto della biologia della specie nonché la commercializzazione ed il consumo di un prodotto più maturo e dalle migliori qualità organolettiche;
RITENUTO inoltre necessario adeguare il calendario di raccolta a quello delle regioni limitrofe che "aprono la raccolta" a giugno, con conseguente annullamento del rischio di avere, mantenendo l'apertura a maggio, raccoglitori delle zone limitrofe;
RITENUTO di dover provvedere altresì a pubblicizzare l'iniziativa tramite il sito Internet della Provincia ed apposito comunicato stampa, considerando l'imminente scadenza dei termini;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta pertanto alcun impegno di spesa,
VISTO l'art. 34 dello Statuto dell'Ente in merito alle competenze dirigenziali;
DETERMINA
- di posticipare il calendario di raccolta del tartufo Tuber Aestivum dal 1° maggio al 1° giugno 2010, secondo le modalità previste dal sopra citato art. 5 comma 2 della L.R. 34/87;
- di provvedere a dare diffusione dell'iniziativa tramite il sito Internet della Provincia ed apposito comunicato stampa, considerando l'imminente scadenza dei termini;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura alcun impegno di spesa;
- di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Luciano Neri.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
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documentazione sopra citata
Ancona, 12/04/2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luciano Neri)
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Roberto Renzi)