Procedure amministrative nella bonifica dei siti contaminati
PROCEDURA ORDINARIA (art. 242)
Si applica per eventi potenzialmente in grado di contaminare non ricompresi nella procedura semplificata dell’art. 242-bis, dell’art. 249 o del DM Ambiente 31/2015 e per eventi avvenuti anteriormente al 29.04.2006 – data di entrata in vigore della parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 – che si manifestano successivamente a tale data e che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Si applica nei casi in cui l’operatore interessato a svolgere la procedura amministrativa di bonifica intenda effettuare interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
(applicabile anche ai procedimenti ai sensi dell’art. 242 o 252 in corso al 25.06.2014 – data di entrata in vigore dell'art. 242-bis)
In Italia sono stati introdotti i “siti di interesse nazionale” (art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per i quali l’autorità amministrativa competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.