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CONTROLLI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Ai sensi della Legge Regionale 19/2015, sono sottoposti a controlli e ispezioni gli impianti destinati a riscaldare o raffrescare gli ambienti ad uso residenziale o assimilato. L'attività di controllo è svolta dalle Autorità competenti per territorio (comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le province) o da altri enti delegati allo scopo dalle stesse Autorità competenti.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI?
Il responsabile d'impianto1 deve: creare il libretto d'impianto con la collaborazione del manutentore2 e conservarlo, tenendolo successivamente aggiornato; dichiarare all'Autorità competente, o all’ente da essa delegato, l'esistenza dell'impianto, inviando le pertinenti pagine del libretto;3 far eseguire due tipi di controlli periodici sull'impianto:
Periodicità per il controllo dell'efficienza energetica e invio del relativo rapporto con bollino:
In caso di impianti inutilizzati, occorre disattivare l'impianto e inviare apposita comunicazione all’Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale: se non si procede alla disattivazione,le scadenze di cui sopra e i relativi obblighi continuano a decorrere. In caso di disattivazione, gli obblighi di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica sono sospesi e riprendono dalla data di riattivazione dell’impianto.8
Ogni volta che cambia il Responsabile dell'Impianto 9 occorre inviare la relativa comunicazione all’Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.
ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO
È obbligatorio installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, come previsto dal D.Lgs. 102/2014.
QUALI IMPIANTI VENGONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO E ISPEZIONE?
Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell'efficienza energetica: vedi precedente punto 2.1 L'Autorità competente (o l'ente delegato) esegue sul proprio territorio tali controlli documentali e ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti e garantire così un parco-impianti più efficiente e sicuro, a tutela delle persone e dell'ambiente.
COSA VIENE CONTROLLATO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO?
Viene verificato il rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione, tra cui il libretto di impianto. Se non si esegue la manutenzione secondo la cadenza stabilita e non si adempie alle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro. La mancanza del libretto d'impianto e la mancata comunicazione dell'esistenza dell'impianto comportano una sanzione fino a 3.000 euro.
Viene verificato il rispetto della cadenza per il controllo dell'efficienza energetica stabilita dall'Allegato 3, e delle relative prestazioni di efficienza energetica. In caso di inadempienze e inosservanza delle eventuali diffide,si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro.
Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il costo dell’ispezione in campo, variabile secondo la potenza dell’impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/2015.1
Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche l'avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e l'avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi. In caso di inadempimento, si rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e disposizioni operative è possibile consultare le specifiche sezioni tematiche “Impianti termici” dei siti di Regione Marche e M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. |