La Provincia di Ancona ha proceduto all’elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale ai sensi della legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni, mentre il Consiglio provinciale è composto da 12 componenti che durano in carica due anni. L’assemblea dei Sindaci è composta da tutti Sindaci (quarantasette) dei Comuni appartenenti alla Provincia.
Le nuove funzioni ascrivibili all’ente di area vasta sono:
- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza
- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerenti
- Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
- Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Gestione dell’edilizia scolastica
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
- La Provincia può altresì, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Come disposto dalla deliberazione ANAC n. 537/2020, l’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello nelle Province, nelle Città metropolitane, nelle Comunità montane, nelle Unioni di comuni, nei Consorzi di enti locali e nelle altre forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, è il medesimo di quello già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell’ente di secondo livello.
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
La carica di Presidente della Provincia prevede un'indennità di funzione (D.L. n. 124/2019, art. 57-quater, comma 4, lett. a - legge di conversione 19 dicembre 2019, n.157).
La carica di Consigliere Provinciale è svolta a titolo gratuito.
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013 cessati dall'incarico