Prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 46 del 5/09/1992 “Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale” (Pubblicata nel B.U. Marche 16 settembre 1992, n. 78): Conferenze provinciali delle autonomie.
1. La conferenza provinciale delle autonomie ha sede presso la provincia, è composta dal presidente della Giunta provinciale, che la presiede, dai presidenti delle comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni della provincia.
2. La conferenza costituisce al proprio interno un comitato esecutivo, composto dal presidente della provincia e da due membri eletti, con voto limitato ad uno, dalla conferenza stessa.
3. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
4. La conferenza si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno una volta all'anno per essere sentita sugli strumenti generali annuali di programmazione della Regione e della provincia, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quinto dei sindaci o la maggioranza dei presidenti delle comunità montane della provincia.