L'art. 16 della L.R. n. 6/2007 ha delegato alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.
L'art. 4 della L.R. n. 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" individua in capo alla Provincia la competenza relativamente ai progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.
Conseguentemente, la Provincia di Ancona, è competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica per:
Il riferimento riguardo alle procedura è il D.Lgs 387/2003 art. 12, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs 28/2011.
Gli oneri istruttori a carico del proponente sono quantificati all'allegato II paragrafo 4 della DAALR n. 13 del 30 Settembre 2010 e ribaditi dalla Delibera Regionale n. 255 del 8 Marzo 2011, fissati pari a:
- 0,03% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta solamente alla procedura di Autorizzazione Unica;
- 0,01% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta anche alle procedure di V.I.A.;
- 0,02% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta solamente alla procedura di Autorizzazione Unica;
- 0,01% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta anche alle procedure di V.I.A..
In merito alla pubblicità, la DAALR 13/2010, all'allegato II paragrafo 3, prevede che copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul suto web e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno 30 giorni.
La modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza è scaricabile nella sezione "Modulistica".
La durata del procedimento è stabilita all'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003.