Competenze

 
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L'art. 16 della L.R. n. 6/2007 ha delegato alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.

L'art. 4 della L.R. n. 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" individua in capo alla Provincia la competenza relativamente ai progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.

Conseguentemente, la Provincia di Ancona, è competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica per: 

  •  Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza istallata inferiore a 1000 kW, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 (All. A2 lettera i della L.R. 3/2012);
  • impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori ( All. B2 punto 2. lettera a della L.R. 3/2012):
  1. siano ubicati al suolo e abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
  2. costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;
  3. siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;
  4. costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.
  • Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW ( All. B2 punto 2. lettera b della L.R. 3/2012);
  • Interventi che non presentino le caratteristiche di cui ai punti 12.1 - 12.2. -12.5 – 12.6 delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/9/2010), ovvero non soggetti a Comunicazione di Inizio Attività o PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
 
 

 
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Informazioni amministrative

Il riferimento riguardo alle procedura è il D.Lgs 387/2003 art. 12, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs 28/2011.

 

Gli oneri istruttori a carico del proponente sono quantificati all'allegato II paragrafo 4 della DAALR n. 13 del 30 Settembre 2010 e ribaditi dalla Delibera Regionale n. 255 del 8 Marzo 2011, fissati pari a:

  • Impianti fotovoltaici:

               - 0,03% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta solamente alla procedura di Autorizzazione Unica;

               - 0,01% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta anche alle procedure di V.I.A.;

  • Impianto eolici:

               - 0,02% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta solamente alla procedura di Autorizzazione Unica;

               - 0,01% del costo complessivo di realizzazione di impianto e infrastrutture connesse, se l'opera è soggetta anche alle procedure di V.I.A..

 

In merito alla pubblicità, la DAALR 13/2010, all'allegato II paragrafo 3, prevede che copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul suto web e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno 30 giorni. 

 

La modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza è scaricabile nella sezione "Modulistica".

 

La durata del procedimento è stabilita all'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003.