Competenze

 
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In data 13/06/2013 è entrato in vigore il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce ben 7 titoli abilitativi che  confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dagli Sportelli Unici comunali, in grado così di fornire al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare l’art. 3 comma 1 del DPR 59/2013 elenca i 7 titoli abilitativi ambientali che entrano a far parte dell’A.U.A., ed il comma 6 prevede che l’A.U.A. abbia una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Quindi è stato introdotto nell’ordinamento questo nuovo strumento di semplificazione amministrativa per ridurre gli oneri delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, tutto unicamente in modalità telematica.

I procedimenti hanno una tempistica stringente di 90 gg,  prolungati in 120 gg. con la convocazione obbligatoria della Conferenza dei Servizi, quando almeno uno dei titoli abilitativi abbia il termine di conclusione del procedimento superiore a 90 gg,.

 
 

 

La tempistica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale si distingue a seconda che se i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi ambientali richiesti abbiano una durata inferiore ovvero superiore a novanta giorni:

  • Rilascio l'A.U.A. entro 90gg nel caso in cui tutti i titoli abilitativi hanno una durata inferiore a 90 giorni;
  • Rilascio l'A.U.A. entro 120/150gg nel caso in cui almeno uno dei titoli abilitativi hanno una durata superiore a 90 giorni;

 

Rilascio l'A.U.A. entro 90gg

  1. Presentazione istanza di A.U.A. e relativa documentazione  presso il S.U.A.P. dove è sito l'Impianto (art. 4 c. 1 della D.P.R. 59/2013).
  2. Il S.U.A.P., dopo la verifica formale delle documentazione presentata la trasmette via PEC all'ufficio competene (Provincia) e ai singoli soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) interssati dal procedimento (art. 4 c. 1 della D.P.R. 59/2013);
  3. La Provincia, entro i trenta giorni (30gg) dalla presentazione dell'istanza al S.U.A.P., verifica la correttezza della documentazione e può richiedere eventualmente integrazioni (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  4. La Conferenza dei Servizi (CdS) è facoltativa;
  5. In caso di sospensione del procedimento l'ente competente (Provincia) stabilisce entro quanto devono essere presentate le integrazioni;
  6. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  7. Fatta salva la facolta'  per  il gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per il tempo della proroga (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  8. L'ente competente trasmette l'atto di competenza al S.U.A.P. che lo adotta e lo rende efficace;
  9. Dalla data del rilascio da parte del S.U.A.P. l'auotrizzaziona a una validitaà di 15 anni.

 

 

 

Rilascio l'A.U.A. entro 120/150gg

  1. Presentazione istanza di A.U.A. e relativa documentazione  presso il S.U.A.P. dove è sito l'Impianto (art. 4 c. 1 della D.P.R. 59/2013).
  2. Il S.U.A.P., dopo la verifica formale delle documentazione presentata, la trasmette via PEC all'ufficio competene (Provincia) e ai singoli soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) interessati dal procedimento (art. 4 c. 1 della D.P.R. 59/2013);
  3. La Provincia, entro i trenta giorni (30gg) dalla presentazione dell'istanza al S.U.A.P., verifica la correttezza della documentazione e può richiedere eventualmente integrazioni (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  4. La Conferenza dei Servizi (CdS) è obbligatoria (art. 4 c. 5 della D.P.R. 59/2013);
  5. In tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241, entro il termine  di  centocinquanta  giorni (150gg) dal  ricevimento  della domanda medesima (art. 4 c. 5 della D.P.R. 59/2013) -  il procedimento passa da 120gg a 150gg;
  6. In caso di sospensione del procedimento l'ente competente (Provincia) stabilisce entro quando devono essere presentate le integrazioni;
  7. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  8. Fatta salva la facolta'  per  il gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per il tempo della proroga (art. 4 c. 3 della D.P.R. 59/2013);
  9. L'ente competente trasmette l'atto di competenza al S.U.A.P. che lo adotta e lo rende efficace;
  10. Dalla data del Rilascio da parte del S.U.A.P. l'auotrizzaziona a una validitaà di 15 anni.