Competenze

 
 
comp

L'intervento della Provincia di Ancona nel campo dell'edilizia residenziale pubblica avviene attraverso diverse modalità contemplate dalla Legge regionale 36/2005 e da altre norme di rango legislativo e/o regolamentare dello Stato, anche correlate ad altri campi di interesse, come il welfare.

 

In particolare, la Provincia approva il programma provinciale triennale di edilizia residenziale, in attuazione del Piano regionale. Il programma provinciale contiene la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale e l'individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 36/2005, cioè degli interventi per la realizzazione dei c.d. alloggi sociali o case popolari. Inoltre, la Provincia ha il compito di rilevare il fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni ed assegnare ad essi le risorse per realizzare alloggi in edilizia agevolata, da destinare alla locazione a canone concordato.

La Legge Regionale 36 del 2005 assegna alla Provincia anche il compito di approvare i programmi di dismissione  del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi programmi di reinvestimento dei proventi ai sensi dalla Legge 560 del 1993, proposti dall'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche - presidio di Ancona (ex IACP).

Si fa presente, tuttavia, che quest’ultima funzione è stata cancellata con una recente modifica alla L.R. 36/2005 introdotta dalla L.R. 14 ottobre 2013, n. 32 (B.U.R. Marche n. 85 del 7.11.2013) in vigore dal 22 novembre 2013. In particolare, la modifica introduce un articolo 6 bis nella L.R. 36/2005 il quale stabilisce che spetta alla Giunta regionale, d’intesa con l’ERAP e previo parere della competente commissione consiliare, approvare il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui alla L. 560/93. Il programma di reinvestimento, inoltre, è finalizzato esclusivamente all’incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche e al ripiano dell’eventuale deficit finanziario dell’ERAP Marche.

Inoltre, la stessa L.R. 32/2013 all’art. 15 (Norme transitorie e finali) ai commi da 3 a 5, stabilisce che le risorse finanziarie assegnate a operatori privati, enti locali ed ERAP Marche sulla base di piani e programmi di ERP o comunque destinati all’edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, che  costituiscono economie di spesa ovvero che non sono state utilizzate in tutto o in parte entro i termini stabiliti dai singoli provvedimenti di concessione o di proroga, sono revocate e vengono versate al fondo regionale per le politiche abitative. I provvedimenti di accertamento delle risorse inutilizzate vanno assunti da parte dell’Ente che ha assegnato il finanziamento (Provincia o Comune) entro tre mesi dall’entrata in vigore della L.R. 32/2013 e vengono comunicati alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla loro adozione. In caso di inutile decorso del termine, è previsto l’intervento, in via sostitutiva, da parte della Giunta regionale, previa diffida.

Infine, la stessa Legge Regionale 36 stabilisce che competono alla Provincia:

- la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;

- la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati ai fini agricoli.

Queste due funzioni non sono state attivate per mancanza di finanziamenti regionali.

 
 
 
 

Informazioni amministrative

 
 
info

Il termine per l'approvazione del programma provinciale di attuazione degli interventi è di 180 giorni e decorre dall'approvazione del Piano regionale. Prima di approvare il Programma degli interventi, la Provincia acquisisce il parere della Conferenza Provinciale delle Autonomie.

I termini per la conclusione degli altri tipi di procedimenti in materia di ERP sono stabiliti dal vigente regolamento provinciale e sono:

  • 60 giorni per l'approvazione programma di dismissione del patrimonio di ERP sovvenzionata e relativo programma di reinvestimento ex L. 560/93 (deliberazione di Giunta - funzione non più di competenza della Provincia dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della L.R. 36/2005 approvata con la L.R. 14 ottobre 2013, n. 32 (B.U.R. Marche n. 85 del 7.11.2013));
  • 60 giorni per la localizzazione - modifica della localizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata - agevolata (deliberazione di Giunta);
  • 90 giorni per la concessione contributi per recupero edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli (determinazione del Direttore -Funzione non attivata per mancanza di stanziamenti regionali);
  • 90  giorni per la concessione contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici (determinazione del Direttore -Funzione non attivata per mancanza di stanziamenti regionali).

 In caso di mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può:

  • entro un anno da tale scadenza, proporre ricorso al TAR avverso il silenzio, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo;
  • rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della L. 241/90 ss.mm.ii. perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della giunta provinciale n. 62 del 25/02/2013, il responsabile individuato per il presente procedimento è il Segretario Generale della Provincia di Ancona, Dott. Pasquale Bitonto);

Inoltre l'art. 2-bis della L. 241/90 ss.mm.ii. prevede che:

  • le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
  • fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Responsabile di tutti i procedimenti in materia di Edilizia residenziale pubblica è il Responsabile dell’Area Attività Dipartimentali, la dott.ssa Stefania Gioia, alla quale è possibile rivolgersi per richiedere informazioni sui procedimenti in corso o già conclusi.

Per ottenere informazioni è disponibile inoltre la sezione FAQ o la pagina Filodiretto sull’homepage del sito della Provincia.