Quali sono i contenuti corretti che deve contenere il Rapporto preliminare di screening?
Il Decreto PF VAA n. 198 del 14/07/2021 "indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici", richiama l’attenzione sulla necessità che il Rapporto preliminare di screening non sia ridondante e non contenga argomenti che non siano strettamente funzionali allo scopo del documento. Ad esempio, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, non bisogna riportare tutti i passaggi che sono già contenuti nel D.lgs. 152/2006 e nella DGR 1647/2019, ma semplicemente citare tali atti come riferimenti. Poiché scopo del procedimento normato dall’art. 12 del D.lgs. 152/2006 è rispondere al quesito se la proposta di strumento urbanistico debba o meno essere sottoposto a VAS, il Rapporto preliminare di screening deve fornire tutti gli elementi necessari affinché gli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale possano fornire il loro parere. Si ribadisce che il piano urbanistico o una sua variante che ha svolto la procedura di screening di VAS, conclusa con una sua esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, proprio in tal senso, non può essere considerata in alcun modo una previsione urbanistica che ha fatto la VAS.