Cosa si intende per modifica sostanziale di un impianto di gestione di rifiuti ai fini dell’applicabilità dei criteri di localizzazione in esso previsti?

 
 

Il PRGR prevede nel Par. 12.4 che: “…. sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  • modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti.
  • incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l’opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11;
  • modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.

 

In merito il PRGR specifica inoltre che “Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario”.

 

Relativamente al concetto di “aumento della potenzialità superiore al 30%” la Regione Marche (nota n. 1249675 del 02/11/2020 ns. prot. n. 37462 di pari data), richiamando la DGR 1600/2004, ha specificato in linea generale che tale aumento della potenzialità è riferita all’incremento della capacità operativa giornaliera espressa in t/giorno.

La nota regionale specifica tuttavia che tali considerazioni formulate in termini generali devono comunque trovare corretta collocazione nei singoli procedimenti in relazione a quanto disposto nelle autorizzazioni già rilasciate e prese a riferimento.

La stessa nota prosegue pertanto chiarendo che “se l’autorizzazione di riferimento è stata rilasciata con esplicita e vincolante prescrizione del limite di capacità operativa annua, […] allora la condizione “aumento della potenzialità non superiore al 30%” deve essere necessariamente verificata sia per la capacità di trattamento giornaliera, sia per quella annuale.”.