Mio marito ed io abbiamo acquistato un appartamento nel 2008, a Chiaravalle non appena uscito il bando per le giovani coppie; non sapendo se ci rientravamo o meno.
Mio marito ed io abbiamo acquistato un appartamento nel 2008, a Chiaravalle non appena uscito il bando per le giovani coppie; non sapendo se ci rientravamo o meno.
Abbiamo acquistato un piccolo appartamento e comunque nel contratto abbiamo fatto mettere la clausola che non possiamo vendere prima di 5 anni.
Nel 2009 poichè la graduatoria è scorsa, abbiamo avuto il contributo; sempre nello stesso anno abbiamo avuto un bambino che ora ha 2 anni e mezzo. Dato che non abbiamo la cameretta, vorremmo sapere se possiamo vendere il nostro appartamento e acquistarne uno più grande, considerato che per noi sarebbe comunque la sola abitazione di proprietà e di residenza.
La risposta al quesito può essere positiva. Dipende dalla valutazione che farà il Comune.
La invito a verificare sul punto quanto disposto dal bando di concorso comunale per la concessione del contributo. Questo, infatti, dovrebbe stabilire che (ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L. 179/92 come sostituito dall'art. 3 della L. 85/94) " qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio."
Dunque, la verifica sull'esistenza dei gravi e documentati motivi è rimessa al Comune che ha erogato il buono casa. La stessa cosa è sostanzialmente prevista dal comma 4 dell'art.13 della L.R. 36/2005 (che però allunga a 10 anni il periodo entro il quale, di norma e salva autorizzazione comunale, non può essere alienato l'alloggio acquistato con il contributo pubblico).