In applicazione dell’art. 103, c. 2), della L. 27/20 (conversione D.L. n. 18/20) e del D.L. n. 221 del 24/12/2021, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29.06.2022 (per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stato di emergenza prorogato dal D.L. n. 221 del 24/12/2021 fino al 31.03.2022).
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