In applicazione dell’art. 103, c. 2), della L. 27/20 (conversione D.L. n. 18/20) e del D.L. n. 105 del 23/07/21, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31.03.2022 (per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stato di emergenza prorogato dal D.L. n. 105/21 fino al 31.12.2021).
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