Scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

Si rende noto che la Regione Marche, con Deliberazione di Giunta n. 1305 del 03/11/2021, ha dettato criteri ed indirizzi in merito alle scadenze previste dalla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici e per la trasmissione della relativa documentazione a catasto nel periodo di stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tal fine:
- il responsabile dell’impianto termico che non abbia rispettato le scadenze di cui all’articolo 4, commi 3 e 6 (cioè far eseguire le operazioni di controllo dell'efficienza energetica e di manutenzione);
- il manutentore dell'impianto termico  che non abbia rispettato le scadenze di cui all’ articolo 5, comma 1 (cioè il caricamento su CURMIT del rapporto di controllo di efficienza energetica entro 30 giorni dall'esecuzione del relativo controllo);

se tali scadenze ricadono nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid-19 (cioè dal 31/01/2020) e l'impianto termico non è già stato assoggettato a ispezione, può regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dal 03/11/2021, data di adozione della Deliberazione regionale di cui sopra, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.