In applicazione dell’art. 103, c. 2), della L. 27/20 (conversione D.L. n. 18/20) e del D.L. n. 105 del 23/07/21, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31.03.2022