Whistleblower
La Provincia di Ancona ha attivato dal mese di luglio 2015 la procedura di segnalazione degli illeciti, whistleblower.
Uno strumento per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni cioè la tutela del dipendente pubblico che segnala o denuncia, in modo assolutamente anonimo, condotte illecite inerenti al rapporto di lavoro.
ALLEGATO 1: SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DAI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA ALL’INTERNO DELL’ENTE
Con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015 è stata approvata la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” predisposta dal Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto nella sua qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnale illeciti (c.d. whistleblower)”.
Con il termine inglese “whistleblower “ si indica il soggetto ovvero “una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.
Per whistleblowing, invece, si fa riferimento all’azione di denuncia da parte del whistleblower di una condotta disonesta all’interno di un’organizzazione, a cui lo stesso appartiene.
La predetta disciplina è riferita esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona e non si applica alle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese ovvero alle segnalazioni anonime.
Qui di seguito si riporta lo schema della procedura per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti della Provincia di Ancona all’interno dell’ente:
Le segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti provinciali dovranno essere effettuate tramite l’apposito modello gestionale informatizzato, con cui la Provincia garantisce che sia i dati relativi all’identità del segnalante che il contenuto della segnalazione vengano crittografati e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, tramite il gruppo di lavoro dedicato, svolge l’istruttoria. Ciò è esteso a tutte le fasi del procedimento conseguente alla segnalazione.
Il modello gestionale informatizzato approntato dal R.P.C., con il supporto del proprio gruppo di lavoro dedicato, si sviluppa secondo le fasi di seguito indicate:
- a) il dipendente provinciale si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli soggetti operanti all’interno della Provincia, nella quale è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni e riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;
- b) il segnalante, tramite la piattaforma informatica, invia le segnalazioni relative a fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’Ente in virtù dell’ufficio rivestito ovvero in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, compilando un modulo reso disponibile dalla Provincia di Ancona sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio;
- c) il modulo della segnalazione garantisce l’inserimento di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto al fine dell’accertamento della fondatezza di quanto segnalato;
- d) il modulo consente al segnalante di allegare file contenenti i dati relativi al fatto denunciato;
- e) i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) saranno automaticamente inoltrati, per l’avvio dell’istruttoria, al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower”; il segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- f) l’identità del whistleblower verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella presente disciplina, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 12, 14 e 20 in quanto presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C. tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio unitamente ai soggetti appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato;
- g) ne consegue che il soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”in quanto la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall’obbligo imposto dall’amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili;
- h) nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 15, comma 5, della presente disciplina (all’indirizzo garantito da protocollo riservato dell’Autorità medesima: whistleblowing@anticorruzione.it come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 09/01/2015);
- i) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dedicato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele atte a garantire la riservatezza e l’anonimato del whiestleblower;
- l) sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l’eventuale componente del gruppo di lavoro dedicato, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;
- m) in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari della Provincia di Ancona; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C e Dipartimento della funzione pubblica. Nello specifico il R.P.C.:
- invia la documentazione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti se si tratta di un’ipotesi di reato o di danno erariale;
- invia la documentazione al Dipartimento della Funzione pubblica e all’A.N.A.C. se si tratta di un’ipotesi di discriminazione;
- n) la valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro termini fissati preventivamente nell’apposito atto organizzativo;
- o) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati a norma di legge e l’accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza del sistema informatico.
E’ consentito presentare le segnalazioni di condotte illecite anche con dichiarazione diversa da quella prevista tramite modulo informatico, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.
Nonostante sia preferibile far ricorso al modello gestionale informatizzato, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione diretta delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.
In alternativa a quanto previsto al precedente articolo, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa, da inviarsi all’ufficio protocollo, indirizzata a: “Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistlewblower”. In tal caso l’ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, curandone l’inoltro al R.P.C. senza ritardo.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non rivelando l’identità del segnalante, quale obbligo d’ufficio e pena l’applicazione delle sanzioni di legge.
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute al fine di aggiornare il P.T.P.C.
Il R.P.C., garantendo comunque la riservatezza dei segnalanti, rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della legge 190/2012.
ALLEGATO 2. SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DA SOGGETTI OPERANTI PRESSO ENTI DIVERSI DALLA PROVINCIA DI ANCONA
Con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015 è stata approvata la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” predisposta dal Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto nella sua qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnale illeciti (c.d. whistleblower)”.
Con il termine inglese “whistleblower “ si indica il soggetto ovvero “una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.
Per whistleblowing, invece, si fa riferimento all’azione di denuncia da parte del whistleblower di una condotta disonesta all’interno di un’organizzazione, a cui lo stesso appartiene.
La predetta disciplina è riferita esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona e non si applica alle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese ovvero alle segnalazioni anonime.
La Provincia di Ancona, al fine di incentivare lo strumento del whistleblower per l’emersione dei fenomeni di gestione di mala gestio, ha previsto forme di tutela anche per soggetti non rivestenti il ruolo di dipendenti provinciali.
Qui di seguito si riporta lo schema della procedura per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti da soggetti diversi dai dipendenti della Provincia di Ancona:
La “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, approvata con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015 , in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnale illeciti (c.d. whistleblower)”, oltre che ai dipendenti provinciali, trova applicazione nella Provincia di Ancona anche per i seguenti soggetti che segnalano illeciti diversi dai dipendenti provinciali:
- a) dipendente pubblico trasferito, comandato, distaccato (o che venga a trovarsi in situazioni analoghe) dalla Provincia di Ancona presso un’altra amministrazione, ovvero da un’altra amministrazione alla Provincia di Ancona ai sensi e secondo le modalità dell’art. 10, comma 5, della disciplina.
- b) soggetti operanti negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del libro I titolo II, Capo II, del Codice civile, negli enti pubblici economici, nelle società a partecipazione pubblica controllate, neglientidi diritto pubblico non territoriali, comunquedenominati,istituiti,vigilati ofinanziati dalla Provincia di Ancona e classificabili come enti pubblici noneconomici (consorzi, ATA, ATO, ecc.) nonché negli Enti e nelle Istituzioni che gestiscono, tra l’altro, risorse pubbliche alla cui contribuzione partecipa la Provincia di Ancona e icuiverticio componentidegliorgani siano nominati o designatidalla Provincia di Ancona;
- c) ai soggetti che, pur non potendo essere ricompresi tra i dipendenti provinciali, svolgono la propria attività professionale all’interno dei pubblici uffici della Provincia di Ancona e cioè:
-
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
-
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione provinciale.
Le segnalazioni di condotte illecite provenienti dai soggetti di cui al precedente articolo 1, dovranno essere effettuate tramite l’apposito modello gestionale informatizzato, con cui la Provincia garantisce che sia i dati relativi all’identità del segnalante che il contenuto della segnalazione vengano crittografati e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, tramite il gruppo di lavoro dedicato, svolge l’istruttoria. Ciò è esteso a tutte le fasi del procedimento conseguente alla segnalazione.
Il modello gestionale informatizzato approntato dal R.P.C., con il supporto del proprio gruppo di lavoro dedicato, si sviluppa secondo le fasi di seguito indicate:
- a) i soggetti di cui all’art.1, si accreditano su una piattaforma informatica della Provincia, nella quale è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni e riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;
- b) il segnalante, tramite la piattaforma informatica, invia le segnalazioni relative a fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’Ente ove svolgono la propria attività ovvero ove abbiano svolto le proprie attività ai sensi dell’art. 10, comma 5, della disciplina compilando un modulo reso disponibile dalla Provincia di Ancona sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio;
- c) nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti accaduti nell’ente in cui il segnalante ha prestato servizio prima della nuova assegnazione, l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque al R.P.C. dell’Ente cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultimo stabilite, e all’A.N.A.C., in assenza del R.P.C.;
- a) la trasmissione delle segnalazioni pervenute dai soggetti indicati nella precedente lettera c) all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, avverrà tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi dell’art. 21, comma 3, della disciplina;
- e) il modulo della segnalazione garantisce l’inserimento di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto al fine dell’accertamento della fondatezza di quanto segnalato;
- f) il modulo consente al segnalante di allegare file contenenti i dati relativi al fatto denunciato;
- g) i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) saranno automaticamente inoltrati, per l’avvio dell’istruttoria, al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower”; il segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- h) l’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella disciplina, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 12, 14, 20, 21, 22 e 23 in quanto presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C. tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio unitamente ai soggetti appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato;
- i) ne consegue che il soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla normain quanto la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall’obbligo imposto dall’amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da persone individuabili e riconoscibili;
- l) nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 15, comma 5, della presente disciplina (all’indirizzo garantito da protocollo riservato dell’Autorità medesima: whistleblowing@anticorruzione.it come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 09/01/2015);
- m) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dedicato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele atte a garantire la riservatezza e l’anonimato del whiestleblower;
- n) sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l’eventuale apporto del gruppo di lavoro dedicato, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;
- o) in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari della Provincia di Ancona; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C e Dipartimento della funzione pubblica. Nello specifico il R.P.C.:
- invia la documentazione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti se si tratta di un’ipotesi di reato o di danno erariale;
- invia la documentazione al Dipartimento della Funzione pubblica e all’A.N.A.C. se si tratta di un’ipotesi di discriminazione;
- p) la valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro termini fissati preventivamente nell’apposito atto organizzativo;
- q) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati a norma di legge e l’accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza del sistema informatico.
E’ consentito presentare le segnalazioni di condotte illecite anche con dichiarazione diversa da quella prevista tramite modulo informatico, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.
Nonostante sia preferibile far ricorso al modello gestionale informatizzato, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione diretta delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.
In alternativa a quanto previsto al precedente articolo, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa, da inviarsi all’ufficio protocollo, indirizzata a: “Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistlewblower”. In tal caso l’ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, curandone l’inoltro al R.P.C. senza ritardo.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non rivelando l’identità del segnalante, quale obbligo d’ufficio e pena l’applicazione delle sanzioni di legge.
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute al fine di aggiornare il P.T.P.C.
Il R.P.C., garantendo comunque la riservatezza dei segnalanti, rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della legge 190/2012.