Si applica per eventi potenzialmente in grado di contaminare non ricompresi nella procedura semplificata dell’art. 242-bis, dell’art. 249 o del DM Ambiente 31/2015 e per eventi avvenuti anteriormente al 29.04.2006 – data di entrata in vigore della parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 – che si manifestano successivamente a tale data e che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
art. 242 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.(104 KB)
Si applica nei casi in cui l’operatore interessato a svolgere la procedura amministrativa di bonifica intenda effettuare interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
(applicabile anche ai procedimenti ai sensi dell’art. 242 o 252 in corso al 25.06.2014 – data di entrata in vigore dell'art. 242-bis)
art. 242-bis DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.(98 KB)
Si applica per:
art. 249 ed Allegato 4 - DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. parte quarta Titolo V(126 KB)
punto D. dell'Allegato A della DGR Marche 329/2011(167 KB)
Si applica:
In Italia sono stati introdotti i “siti di interesse nazionale” (art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per i quali l’autorità amministrativa competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
art. 252 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.(94 KB)