Procedure amministrative nella bonifica dei siti contaminati

 
PROCEDURA ORDINARIA (art. 242)

Si applica per eventi potenzialmente in grado di contaminare non ricompresi nella procedura semplificata dell’art. 242-bis, dell’art. 249 o del DM Ambiente 31/2015 e per eventi avvenuti anteriormente al 29.04.2006 – data di entrata in vigore della parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 – che si manifestano successivamente a tale data e che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

 

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PROCEDURA SEMPLIFICATA (art. 242-bis)

Si applica nei casi in cui l’operatore interessato a svolgere la procedura amministrativa di bonifica intenda effettuare interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

 

(applicabile anche ai procedimenti ai sensi dell’art. 242 o 252 in corso al 25.06.2014 – data di entrata in vigore dell'art. 242-bis)

 

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PROCEDURA SEMPLIFICATA (art. 249)

Si applica per:

  • siti di ridotte dimensioni, come individuati al paragrafo D. dell’Allegato A alla D.G.R. Marche n. 329/2011;
  • eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche in ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati.

 

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PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I PUNTI VENDITA CARBURANTI (DM Ambiente 31/2015)

Si applica:

  • per i punti vendita carburante, con superficie inferiore a 5.000 mq, inclusi i punti vendita con area di sedime inferiore a 1.000 mq;
  • alla dismissione dei punti vendita carburante, individuati come dall’art. 2 comma 2 lettera b) del medesimo decreto ministeriale;
  • alle istruttorie avviate ma non concluse al 07.04.2015, data di entrata in vigore del DM Ambiente 31/2015.

 

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Siti di interesse nazionale (art. 252)

In Italia sono stati introdotti i “siti di interesse nazionale” (art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per i quali  l’autorità amministrativa competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

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