Bonifiche siti contaminati

 

La bonifica dei siti contaminati si occupa dei metodi di decontaminazione delle matrici ambientali (terreni e acque sotterranee) coinvolte da un inquinamento che se entra a contatto con i terreni o con le acque sotterranee ha la capacità di alterarne le caratteristiche qualitative e quindi ne può compromettere l'uso.

Le procedure per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati sono disciplinate in Italia dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Per il responsabile della contaminazione sussiste l’obbligo di adempiere alle disposizione del suindicato decreto legislativo.

Sul proprietario e sul gestore del sito non responsabili della contaminazione grava l’obbligo di mettere in atto le misure di prevenzione al fine di evitare la diffusione della potenziale contaminazione, mentre sussiste la facoltà di sostituirsi al responsabile della contaminazione per i successivi adempimenti.

Seguendo le indicazioni del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., si valuta la pericolosità dell'inquinamento presente in un sito tramite l'analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica.

 

I valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) rappresentano le concentrazioni al di sopra delle quali è necessario effettuare la caratterizzazione e l’analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica. Le CSC rappresentano pertanto valori di attenzione, che conferiscono al sito lo stato di sito potenzialmente contaminato.

I valori di concentrazioni soglia di rischio (CSR), ottenuti dall’elaborazione dell’analisi di rischio, rappresentano, invece, le concentrazioni di accettabilità per un sito: sulla base di quanto stabilito dal succitato decreto, si definisce sito contaminato (e quindi da bonificare) il sito nel quale i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti superano le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate con l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica.

Su tali siti si dovrà pertanto intervenire per ripristinare le condizioni in modo da garantire l’innocuità all’utilizzo e riportare le concentrazioni a valori compatibili con la specifica destinazione d’uso.

 

Con LR 13/2006 la Regione Marche ha trasferito le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati (attribuite ai sensi dell’art. 242 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla Regione) ai Comuni: nel caso in cui l’evento ricada interamente all’interno del territorio Comunale, la responsabilità del procedimento è affidata al Comune territorialmente competente.

Nel caso invece in cui l’evento ricada nel territorio di più Comuni, il responsabile del procedimento è la Regione Marche.

 

Gli Enti coinvolti nel procedimento di bonifica sono:

  • Comune territorialmente competente
  • Provincia di Ancona – Settore VII Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – U.O. Gestione Rifiuti
  • A.R.P.A.M. Dipartimento provinciale di Ancona – Servizio Rifiuti Suolo/Servizio Territoriale
  • Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A.), istituito c/o il Dipartimento provinciale A.R.P.A.M. di Ancona
  • A.S.U.R. Area Vasta n. 2 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente (Senigallia – Jesi – Fabriano – Ancona)
  • Regione Marche - Servizio Agricoltura e Ambiente - P.F. Green Economy, Ciclo Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale