Con D.G.R. n. 1623/2013 la Regione Marche ha pubblicato le Linee Guida regionali per la dismissione e la rimozione dei serbatoi interrati.
link utile per dismissione e rimozione dei serbatoi interrati:
In allegato B alla DGR Marche 329/2011 è riportato il modello per la notifica di un evento di potenziale contaminazione.
Il relativo file word componibile è scaricabile dal sito della Regione Marche www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/SitiInquinati.aspx
La comunicazione riportata nel modello della Regione Marche è univoca per le procedure di cui agli art. 242, 245, 249. Si suggerisce di indicare esclusivamente l’articolo o gli articoli relativi alla procedura da applicarsi per il caso in questione.
Si suggerisce inoltre di utilizzare anche per le procedure di cui al DM Ambiente 31/2015 la medesima modulistica, e fare esplicito riferimento al suddetto decreto ministeriale.
L'autocertificazione da produrre ai sensi di uno dei seguenti articoli:
va redatta come "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii..
Rappresenta la fase di indagine principale del sito grazie alla quale è determinata l’estensione della contaminazione, già accertata con le indagini preliminari. Lo scopo della caratterizzazione è ricostruire lo stato di contaminazione del sito definendone grado ed estensione.
L’Allegato 2 alla parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. riporta le procedure tecnico-operative da mettere in atto in fase di predisposizione ed esecuzione delle indagini e di elaborazione dei conseguenti risultati ottenuti.
L’Allegato 4 alla parte quarta Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta alcune semplificazioni che possono essere messe in atto in fase di predisposizione ed esecuzione delle indagini per le aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249). In particolare è richiesta l’esecuzione di almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometro qualora si supponga la contaminazione della falda.
L’Allegato 1 al DM Ambiente 31/2015 riporta un elenco indicativo, e non esaustivo, dei contaminanti generalmente riscontrabili nelle contaminazioni originate dai punti vendita carburanti.
Segue un estratto delle indicazioni espresse dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) sui valori limiti da attribuire ai principali parametri collegati ai punti vendita carburanti ma non normati dal DLgs 152/2006 e ss.mm.ii..
MTBE limiti suggeriti dall'ISS - parere ISS prot. n. 45848/2006
ETBE limiti suggeriti dall'ISS
1,2,3 trimetilbenzene limiti suggeriti dall'ISS
1,2,4 trimetilbenzene limiti suggeriti dall'ISS
1,3,5 trimetilbenzene limiti suggeriti dall'ISS
link utile per la fase di caratterizzazione:
L’Allegato 1 alla parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. riporta i criteri per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica, finalizzata a definire quali siano le concentrazioni delle sostanze inquinanti accettabili per il sito. Tali concentrazioni (CSR) rappresentano gli obiettivi di bonifica da raggiungere.
Sul sito web dell'ISPRA sono consultabili i “Criteri metodologici per l’applicazione dell’Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica”, che rappresentano il manuale operativo da seguire per la sua predisposizione.
A novembre 2014 sono state emanate le Linee Guida sull’analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. con relativa errata corrige, al fine di dare un quadro interpretativo univoco nel territorio nazionale ad alcuni temi ricorrenti nelle procedure di bonifica:
L’Allegato 2 al DM Ambiente 31/2015 riporta i criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica per i punti vendita carburanti.
link utili per la fase di analisi di rischio:
Se a seguito dello sviluppo dell’analisi rischio sanitario-ambientale sito specifica si determina la condizione per cui, anche per un solo parametro, le concentrazioni presenti in sito siano superiori alle relative CSR, è necessario predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente.
L’Allegato 3 alla parte quarta Titolo V del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. riporta i criteri generali da seguire per la scelta degli interventi finalizzati a rimuovere o ridurre la contaminazione fino a livelli accettabili, per garantire sia la protezione delle matrici ambientali sia l’effettivo utilizzo del sito.
link utile per la fase progettuale:
La Provincia rilascia apposita certificazione, redatta sulla base della relazione tecnica predisposta dall'A.R.P.A.M., accertando il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa oltre alla conformità degli stessi ai relativi progetti approvati.
La certificazione è rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore VII - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Ancona.
ISTANZA DI CERTIFICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
L'istanza di certificazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Marche con DGR 329/2011 (Allegato C), va presentata alla Provincia di Ancona, Dirigente del Settore VII - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e trasmessa per conoscenza anche alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, elencate nel medesimo Allegato C, assolvendo la vigente imposta di bollo.
Il relativo file word compilabile è scaricabile dal sito della Regione Marche:
www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/SitiInquinati.aspx
Nell’Allegato D alla DGR Marche 329/2011 è riportato l’elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori, relazione che va firmata dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori.
TEMPISTICA
Il procedimento si conclude con il rilascio della certificazione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
I termini temporali per la conclusione del procedimento si intendono interrotti fino all'acquisizione della relazione tecnica predisposta dall'A.R.P.A.M. ai sensi dell'art. 248 comma 2 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.
I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi nel caso in cui risulti necessario acquisire integrazioni per carenza documentale.
L'anagrafe è un documento redatto dalla Regione Marche, in ottemperanza all’art. 251 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., che contiene l'elenco dei siti sottoposti alle procedure di bonifica, inclusi i siti oggetto di interventi in passato.
Al fine dell’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati, sono state predisposte le schede anagrafe, scaricabili dal seguente link:
Con DGR 329/2011 la Regione Marche ha previsto che tali schede vadano compilate ad ogni livello di progettualità ed allegate alla documentazione trasmessa al fine della verifica, da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, della loro completezza.
Elenco dei siti contaminati nella Regione Marche: