Con l'art. 49 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, la Regione Marche ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
La materia è ora normata dalla parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e ss.mm.ii. (in particolare modificata dal D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010).
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa relativa all’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, l’autorizzazione alle emissioni, rilasciata con riferimento allo stabilimento, può prevedere procedura ordinaria (art. 269), con domanda e successivo rilascio di provvedimento espresso, o procedura generale (art. 272), con presentazione di dichiarazione di adesione.
Gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.