IPPC - AIA (Rifiuti)

IPPC - AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di trattamento rifiuti

 

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un installazione, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

 

 

 

 

L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per i progetti di cui all' allegato VIII del decreto legislativo n.152/2006 modificato dal decreto legislativo 46/2014 così indicati:

 

   5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

      a) trattamento biologico(D8 – D2 – R3 – R5);

      b) trattamento fisico-chimico (D9);

      c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 (D13 – R12);

      d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 (D14 – R12);

      e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);

      f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);

      g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);

      h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7);

      i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);

      j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);

      k) lagunaggio (D4).

 

   5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

      a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora (D10 – R1);

      b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno (D10 – R1).

 

   5.3.

      a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:

          1) trattamento biologico (D8 – D2);

          2) trattamento fisico-chimico (D9);

          3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (D13);

          4) trattamento di scorie e ceneri (D9);

          5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13).

 

     b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:

         1) trattamento biologico (R3 – D2 – D8 – R5);

         2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento al coincenerimento (D13 – R12);

         3) trattamento di scorie e ceneri (R3 – R5 – D9);

         4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).

    Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. (R12)

 

   5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti (D1 – D5).

 

   5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (D15 – R13).

 

   5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg (D12).

 
 
Descrizione del Procedimento

 

Modalità: E' necessario presentare alla Provincia una domanda in bollo, sulla base dei modelli scaricabili alla voce modulistica

Documentazione richiesta: Progetto dell'impianto

 

Contribuzione a carico: le spese di istruttoria e/o di controllo dovranno essere pagate secondo quanto indicato alla voce oneri istruttori

 

Modulistica: utilizzare lo schema di domanda e gli allegati elencati nella sezione modulistica

 

Durata iter: 150 giorni