Informazioni Generali

 

Autorizzazioni sostituite

 

 L'Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

 

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).

- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).

- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).

- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).

 

In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

 

 

 

Durata delle autorizzazioni

 

In genere la durata dell'AIA è di 10 anni con qualche eccezioni se l'azienda gode di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), come sotto schematizzato:

 

  1. In assenza delle condizioni sottoesposte - Durata AIA di 10 anni;
  2. Se l'impianto è registrato EMAS - Durata AIA di 16 anni;
  3. Se l'impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 - Durata AIA di 12 anni;
  4. Se si verificano le seguenti condizioni: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione. b) Le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito un'evoluzione tale dal momento del rilascio dell'autorizzazione in modo da permettere una riduzione sostanziale delle emissioni con costi sostenibili da parte dell'azienda. c) La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di tecniche diverse da quelle utilizzate. d) L'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica. e) una verifica di cui all’art. 29- sexies, comma4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. f) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione. Il riesame dell'autorizzazione è effettuato in ogni momento dall'autorità competente.

    Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso.

 

 

Definizione di impianto

 

Ai sensi dell'articolo 5 (Definizioni), lettera i - quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per impianto si intende: "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamenti. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore ".

 

Secondo quanto enunciato dalla Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 - Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), per complesso I.P.P.C. si intende: " struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)".

 

Alla lettera o - bis dell'articolo 5 del  Decreto Legislativo 152/2006, si sottolinea che un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. Nel caso in cui diversi parti di una ionstallazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.  In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C., si assiste alla gestione di un meccanismo progettualmente articolato, dove le infrastrutture in esso insistenti, pur possedendo una riconosciuta implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità.

 

 

Modifica sostanziale e non sostanziale

 

Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale si riporta a quanto riportato nella DGP 109 del 22/03/2011 (142 KB)