L'Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).
In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
In genere la durata dell'AIA è di 10 anni con qualche eccezioni se l'azienda gode di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), come sotto schematizzato:
Ai sensi dell'articolo 5 (Definizioni), lettera i - quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per impianto si intende: "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamenti. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore ".
Secondo quanto enunciato dalla Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 - Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), per complesso I.P.P.C. si intende: " struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)".
Alla lettera o - bis dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 152/2006, si sottolinea che un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. Nel caso in cui diversi parti di una ionstallazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio. In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C., si assiste alla gestione di un meccanismo progettualmente articolato, dove le infrastrutture in esso insistenti, pur possedendo una riconosciuta implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità.
Per la definizione di modifica sostanziale e non sostanziale si riporta a quanto riportato nella DGP 109 del 22/03/2011 (142 KB)