Informazione alla cittadinanza


 
Campagna regionale 2023 di informazione sul controllo e la manutenzione degli impianti termici

Campagna regionale 2023 di informazione sul controllo e la manutenzione degli impianti termici

 
 
 
 
 

CONTROLLI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI


 

Ai sensi della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19, sono sottoposti a controlli e ispezioni gli impianti destinati a riscaldare o raffrescare gli ambienti ad uso residenziale o assimilato. L'attività di controllo è svolta dalle Autorità competenti per territorio (comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le province) o da altri enti delegati allo scopo dalle stesse Autorità competenti.

 

La Provincia di Ancona è quindi Autorità competente in materia di accertamenti e ispezioni degli impianti termici degli edifici sull'intero territorio provinciale, ad esclusione dei Comuni di Ancona, Jesi e Senigallia (art. 2, comma 1).

 

Attualmente, avendo sottoscritto un accordo in regime di c.d. “partenariato pubblico – pubblico” con la società in house interamente partecipata dal Comune di Ancona M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (dal marzo 2024 denominata  Ancona Servizi S.p.A. ), la predetta società svolge le funzioni di soggetto esecutore nei confronti della Provincia di Ancona, in coordinamento con quest’ultima (art. 2, comma 3).

 
 
 

CATASTO UNICO REGIONALE TELEMATICO DEGLI IMPIANTI TERMICI (CURMIT)


 

Sull'intero territorio della Regione Marche è istituito il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'art. 12 della L.R. 19/2015, che assegna un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto termico registrato. Il codice è composto da quattro lettere che identificano l'autorità competente (PRAN per la Provincia di Ancona), a cui seguono otto numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto.

Il catasto è pienamente operativo ed è oggi completamente telematico.

  

"A partire dalla data di entrata in vigore del CURMIT (...), l’utilizzo dello stesso è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e non sarà più possibile trasmettere la documentazione prevista per gli installatori e i manutentori ai catasti territoriali eventualmente previgenti, né utilizzare forme e modalità di trasmissione della documentazione diverse da quelle previste dal CURMIT" (punto 2 del Decreto regionale n. 150 dell'8/11/2019).

 

Ne consegue che installatori e manutentori devono necessariamente essere registrati sul portale regionale del CURMIT e caricare in esso tutte le informazioni relative alle operazioni che sono chiamati a compiere su un determinato impianto termico: Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione, Dichiarazione di avvenuta manutenzione, Rapporto di controllo di efficienza energetica, etc.

 

E' possibile per chiunque, senza bisogno di registrazione, accedendo nel portale regionale del CURMIT alla specifica sezione "Cerca Manutentore/Installatore", verificare l'effettiva iscrizione dell'operatore nel relativo elenco dei soggetti abilitati.

 
 
 

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI?


 

Il responsabile d'impianto1 deve:

creare il libretto d'impianto con la collaborazione del manutentore2 e conservarlo, tenendolo successivamente aggiornato;

dichiarare all'Autorità competente, o all’ente da essa delegato, l'esistenza dell'impianto, inviando le pertinenti pagine del libretto;3

far eseguire due tipi di controlli periodici sull'impianto:

  1. la manutenzione ordinaria, obbligatoria per tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, secondo la periodicità dichiarata per iscritto dall’installatore o dal manutentore;4
  2. il controllo dell'efficienza energetica, con invio dei risultati all'Autorità competente (a cura del manutentore) e pagamento del segno identificativo (bollino), obbligatorio nei seguenti casi:
  • impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
  • impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore,di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
  • scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, di potenza termica utile nominale di almeno 10 kW;
  • impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

 

Periodicità per il controllo dell'efficienza energetica e invio del relativo rapporto con bollino: 

  • Le periodicità sono stabilite dall’Allegato 3 alla L.R.19/2015, e variano secondo la tipologia e la potenza dell'impianto. 5
  • Occorre eseguire il controllo entro la fine del mese in cui capita la scadenza definita nell’Allegato 3.6
  • Per impianti nuovi, ristrutturati o in cui è stato sostituito il generatore (caldaia), la data da prendere a riferimento per il rispetto della periodicità stabilita dall’Allegato 3 è quella del primo controllo di efficienza energetica, svolto dall’installatore7.

 

In caso di impianti inutilizzati, occorre disattivare l'impianto e inviare apposita comunicazione all’Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale: se non si procede alla disattivazione,le scadenze di cui sopra e i relativi obblighi continuano a decorrere.

In caso di disattivazione, gli obblighi di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica sono sospesi e riprendono dalla data di riattivazione dell’impianto.8

 

Ogni volta che cambia il Responsabile dell'Impianto 9 occorre inviare la relativa comunicazione all’Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.

NOTE DI APPROFONDIMENTO
  1. Il responsabile d'impianto è la persona fisica o giuridica che occupa l'immobile servito dall'impianto.
  2. Per gli impianti nuovi, tale adempimento (creazione del libretto) è in capo all'installatore.
  3. Con l'entrata in vigore del Catasto unico regionale telematico degli impianti termici (CURMIT), la notifica dell'esistenza dell'impianto mediante lacreazione del libretto, nonché i successivi aggiornamenti dello stesso, diventano un adempimento in capo all'installatore e/o al manutentore.
  4. La periodicità va dichiarata per iscritto mediante la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di Manutenzione (DFM) che dovrà essere rilasciata al responsabile d'impianto dall'installatore per i nuovi impianti, e dal manutentore per gli impianti esistenti; per gli impianti da sottoporre anche al controllo di efficienza energetica (vedi punto 2), la DFM va inoltre spedita dal tecnico all'Autorità competente.
  5. Per esempio, sulle caldaie domestiche monofamiliari alimentate a gas, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica corredato di bollino va inviato con cadenza quadriennale.

  6. Per esempio, in una caldaia a metano di potenza utile pari a 25 kW per cui è stato eseguito il controllo dell'efficienza energetica e pagato il bollino da 14 euro il 20 marzo 2018, occorrerà eseguire il successivo controllo, con annesso pagamento del bollino, entro il 31 marzo 2022; se, ad esempio, per rispettare la scadenza del 31 marzo 2022, si esegue tale controllo il 15 gennaio 2022, il successivo controllo andrà fatto entro il31 gennaio 2026, ovvero sempre entro la fine del mese in cui capita la scadenza dei quattro anni dalla data del precedente controllo con pagamento del bollino.

  7. Inoccasione di tale controllo iniziale, non si deve pagare il bollino.

  8. Ovvero dalla data di esecuzione del controllo di efficienza energetica effettuato in occasione della riattivazione dell'impianto.

  9. Ad esempio, nel caso di vendita dell'immobile o di cambiamento dell'affittuario, con contratto d'affitto almeno annuale.

 
 

ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO


 

È obbligatorio installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, come previsto dal D.Lgs. 102/2014.

 
 
 

QUALI IMPIANTI VENGONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO E ISPEZIONE?


 

Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell'efficienza energetica: vedi precedente punto 2.1

L'Autorità competente (o l'ente delegato) esegue sul proprio territorio tali controlli documentali e ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti e garantire così un parco-impianti più efficiente e sicuro, a tutela delle persone e dell'ambiente.

NOTE DI APPROFONDIMENTO
  1. Ovvero:
  • impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
  • impianti per la climatizzazione estiva e pompe dicalore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
  • scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza termica utile nominale di almeno 10 kW;
  • impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.
 
 

COSA VIENE CONTROLLATO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO?


 

Viene verificato il rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione, tra cui il libretto di impianto.

Se non si esegue la manutenzione secondo la cadenza stabilita e non si adempie alle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro. La mancanza del libretto d'impianto e la mancata comunicazione dell'esistenza dell'impianto comportano una sanzione fino a 3.000 euro.

 

Viene verificato il rispetto della cadenza per il controllo dell'efficienza energetica stabilita dall'Allegato 3, e delle relative prestazioni di efficienza energetica.

In caso di inadempienze e inosservanza delle eventuali diffide,si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro.

 

Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il costo dell’ispezione in campo, variabile secondo la potenza dell’impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/2015.1

 

Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche l'avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e l'avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi. In caso di inadempimento, si rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.

NOTE DI APPROFONDIMENTO
  1. Per esempio, per una caldaia fino a 35 kW di potenza il costo previsto per l'ispezione è di 80 euro.
 
 

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e disposizioni operative è possibile consultare le specifiche sezioni tematiche “Impianti termici” dei siti di Regione MarcheM&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.