Sanzioni amministrative in materia di impianti termici

 
 
 
 

PREMESSA


 

Ai sensi della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19, in caso di violazioni accertate in conseguenza delle ispezioni effettuate sugli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza, la Provincia di Ancona provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse (art. 16, comma 2).

 

A seguire, in questa pagina, vengono fornite informazioni riguardanti esclusivamente il procedimento sanzionatorio amministrativo. Per quanto concerne gli aspetti informativi generali riguardanti i controlli e le ispezioni sugli impianti termici, gli adempimenti a carico dei cittadini, quali impianti vengono sottoposti a controllo e ispezione, cosa viene controllato e le conseguenze in caso di inadempimento, si rinvia alla pagina Informazione alla cittadinanza .

 
 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO


 

Il soggetto esecutore M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., che dal marzo 2024 ha assunto la nuova denominazione di  Ancona Servizi S.p.A. , trasmette alla Provincia di Ancona il rapporto di prova con esito negativo, redatto dal personale tecnico incaricato nel corso della visita ispettiva condotta sul posto alla presenza del responsabile dell'impianto o di un suo delegato.

La Provincia, una volta ricevuto il rapporto, verifica la reale sussistenza dell' illecito amministrativo  e, qualora ve ne siano i presupposti, dà avvio al procedimento sanzionatorio ossia provvede, attraverso la Polizia Locale  dell'ente, alla redazione di un verbale di accertamento che viene notificato al trasgressore.

 

La notifica del verbale, nel termine di 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero), può avvenire:

  • a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) qualora il destinatario disponga del domicilio digitale di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
  • tramite lettera raccomandata A.G. (Atti Giudiziari) qualora il destinatario non disponga del domicilio digitale di cui sopra, con consegna all'interessato da parte del portalettere. Il verbale si intenderà notificato a tutti gli effetti di legge anche per compiuta giacenza (10 giorni) presso l'ufficio postale qualora il destinatario non fosse presente presso la propria residenza/domicilio e non abbia provveduto al successivo ritiro nei termini di cui sopra, così come per rifiuto del plico (che in tal caso si ha per notificato al momento del rifiuto);
  • tramite consegna da parte del messo comunale, anche con affissione/pubblicazione all'albo pretorio in caso di irreperibilità del destinatario.

 

Al ricevimento del verbale di accertamento, il trasgressore può, alternativamente:

  • entro 60 giorni dalla notificazione, effettuare il pagamento in misura ridotta, pari a 1.000 euro oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica;
  • entro 30 giorni dalla notificazione, presentare degli scritti difensivi, eventualmente richiedendo di essere sentito (audizione).

 

In caso di mancato pagamento in misura ridotta o di mancata presentazione di scritti difensivi/richiesta di audizione nei termini tassativi di cui sopra, il procedimento istruttorio verrà definito unicamente sulla scorta della documentazione agli atti, compresa quella eventualmente acquisibile d'ufficio. Al termine, se ritenuto fondato l'accertamento, verrà emessa e notificata al trasgressore una ordinanza-ingiunzione, in cui sarà determinata l'entità della somma dovuta tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (da 500 a 3.000 euro), tenuto conto dei criteri indicati all'art. 11 della legge 689/1981 e all'art. 6 del  Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale .

 
 

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA


 

Per quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 689/1981 "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

 

Nella fattispecie in questione, il pagamento da parte del trasgressore effettuato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento nell'importo in misura ridotta, pari a 1.000 euro oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica, estingue l'obbligazione pecuniaria e determina a tutti gli effetti la conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio. Il versamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente l'avviso di pagamento allegato al verbale di accertamento,  avvalendosi di una tra le diverse modalità di pagamento consentite, sia online che presso strutture fisiche.

 

Si evidenzia che l'esercizio della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione, purché avvenga entro 60 giorni dalla notificazione, è alternativo a qualsiasi attività di contestazione del verbale. Eventuali scritti difensivi presentati non potranno essere esaminati in quanto l'obbligazione sottostante alla violazione è estinta: non è quindi possibile rimettere in discussione la legittimità dell'accertamento così come chiedere il rimborso di quanto versato.

 

Il pagamento in misura ridotta non è rateizzabile e in caso di mancato pagamento nei termini (o pagamento incompleto) si provvederà all'emanazione di una ordinanza-ingiunzione.

 
 

SCRITTI DIFENSIVI


 

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione della violazione, qualora ritenga ne sussistano le circostanze e in alternativa al pagamento in misura ridotta, il trasgressore può presentare scritti difensivi con i quali richiedere:

  • l'audizione (personale o delegata a un terzo);
  • l'archiviazione del verbale (annullamento della sanzione);
  • la riduzione della sanzione al minimo edittale e/o la rateizzazione dell'importo.

 

Le memorie difensive devono essere indirizzate al Dirigente del I Settore della Provincia di Ancona - via Strada di Passo Varano, 19/A e possono essere redatte con scritto libero; la Provincia di Ancona, tuttavia, per agevolare l'utenza, mette a disposizione un modello predefinito ( All. A ), che in caso di richiesta di rateizzazione dell'importo dovrà essere accompagnato anche da una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ( All. B ) .

 

Gli scritti difensivi sono esenti da bollo e non è richiesta per la loro presentazione che l'interessato si avvalga di un difensore. Possono essere consegnati a mano, spediti per posta cartacea o per posta elettronica certificata (PEC), oppure via email; qualora non vengano inviati con firma digitale, dovranno essere accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità. Possono anche essere fatti pervenire da un soggetto terzo, purché accompagnati da valida delega sottoscritta dal delegante (trasgressore) e dal delegato, oltre a copia del documento di identità di entrambi.

 

Indipendentemente dalla modalità di presentazione, gli scritti difensivi devono:

  • contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento a cui si riferiscono (nominativo del trasgressore, numero e data del verbale ricevuto);
  • indicare in modo chiaro e conciso le circostanze del caso e le motivazioni per le quali sono stati presentati (richiesta di archiviazione, eventuale riduzione della sanzione e/o rateizzazione dell'importo), allegando tutti i documenti ritenuti utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti.

 

Il  trasgressore ha inoltre la facoltà di richiedere di essere sentito personalmente o attraverso un delegato (audizione) nel caso ritenga ciò necessario per meglio esplicare le circostanze rappresentate a propria difesa.

 
 

 

L'interessato che abbia richiesto di essere sentito sarà convocato con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo di comunicazione scritta indicante luogo, data e ora dell'audizione, a cui potrà partecipare personalmente o tramite persona delegata, munita di valida delega sottoscritta dal trasgressore e copia del documento di identità di entrambi.

 

Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, di fronte al Dirigente del I Settore della Provincia di Ancona o suo delegato, saranno verbalizzate e diverranno parte integrante del procedimento amministrativo unitamente all'eventuale documentazione prodotta.

 

In caso di impedimento l'interessato potrà richiedere per iscritto il rinvio dell'audizione ad altra data.

 

La mancata presentazione all'audizione senza giustificato motivo sarà considerata come rinuncia all'audizione stessa: in tal caso il procedimento verrà definito unicamente sulla scorta della documentazione agli atti, compresa quella eventualmente acquisibile d'ufficio e quella prodotta assieme agli scritti difensivi precedentemente presentati.

 
 

ORDINANZA-INGIUNZIONE


 

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, quest'ultimo viene esaminato assieme agli eventuali scritti difensivi e documenti allegati trasmessi dall'interessato entro i termini di legge.

 

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e dopo aver sentito in audizione il trasgressore (qualora questi ne abbia precedentemente fatto espressa richiesta), se ad esito dell'istruttoria il Dirigente del I Settore della Provincia di Ancona ritiene che l'accertamento sia stato fondato, che l'interessato ne sia effettivamente il responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto, emette in conclusione una ordinanza-ingiunzione.

 

Con tale provvedimento viene determinata l'entità della sanzione amministrativa (che a questo punto non può più essere oggetto di riduzione), oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica, e ne viene ingiunto il pagamento all'autore della violazione.

 

Per la quantificazione effettiva della somma da pagare, che è svincolata dalla precedente quantificazione del pagamento in misura ridotta ma sarà sempre ricompresa tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (da 500 a 3.000 euro), si terranno in considerazione i criteri indicati all'art. 11 della legge 689/1981, la quale prevede che in ciò "si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", così come si terrà conto di quanto indicato all'art. 6 del  Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale .

 

Il trasgressore che riceve l'ordinanza-ingiunzione, a cui viene notificata con le stesse modalità previste per il verbale di accertamento, può, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento (60 giorni se risiede all'estero):

  • pagare la somma ingiunta in un'unica soluzione, tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente l'avviso di pagamento che troverà allegato;
  • presentare richiesta di rateizzazione del pagamento, in caso di comprovate difficoltà economiche;
  • contestare l'ordinanza, presentando ricorso in opposizione dinnanzi al giudice competente. 

 

Il possessore (solo persona fisica) dell'app IO che abbia attivato le notifiche potrà anche ricevere una notifica dell'avviso di pagamento in scadenza sul proprio smartphone.

 

Qualora, in esito all'istruttoria, si ritenga invece che non sussistano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, verrà emessa una motivata ordinanza di archiviazione.

 
 

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE


 

A conclusione dell'attività istruttoria, la sanzione verrà archiviata solo nei seguenti casi:

  • accoglimento delle controdeduzioni del trasgressore, così come esposte negli scritti difensivi presentati e/o in occasione dell'eventuale sua audizione;
  • decesso del trasgressore;
  • illegittimità dell'atto a seguito di riesame;
  • omessa notificazione del verbale di accertamento nel termine prescritto.

 

Dell'archiviazione degli atti, disposta attraverso motivata ordinanza, verrà in ogni caso data integrale comunicazione all'interessato nonché all'organo accertatore (Polizia Provinciale) e al soggetto esecutore (M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.).

 
 

RATEIZZAZIONE


 

Il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, la rateizzazione della sanzione amministrativa ricevuta.

La richiesta può essere presentata direttamente assieme agli scritti difensivi, compilando e allegando una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ( All. B ), o durante l'eventuale audizione, oppure (se non ci si è avvalsi della facoltà di pagamento in misura ridotta) entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le stesse modalità e formalità previste per gli scritti difensivi. In ogni caso deve essere corredata da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, allegando eventualmente anche altri documenti che si ritengano utili a comprovare la propria condizione economica disagiata (dichiarazione dei redditi, etc.).

Successivamente alla presentazione della richiesta, anche in relazione al tempo trascorso, in ogni fase del procedimento la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di chiedere all'interessato documentazione a conferma o aggiornamento della propria condizione economica attestata.

 

Il pagamento rateizzato della sanzione prevede, per legge, che:

  • il numero di rate sia compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 30;
  • l'importo minimo per ogni rata non sia inferiore ad euro 15,00.

 

Esaminata l'istanza, con la stessa ordinanza-ingiunzione o con successivo e separato atto viene adottato il provvedimento di accoglimento o diniego, che è notificato al richiedente.

 

Se la rateizzazione non viene concessa, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza. Avverso tale provvedimento non è ammesso alcun ricorso giurisdizionale.

 

Se la rateizzazione viene concessa, numero, importo e scadenze delle rate mensili previste verranno specificate nel relativo provvedimento, in funzione dell'importo totale della sanzione e delle condizioni economiche, da pagarsi in ogni caso tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente gli avvisi di pagamento che troverà in allegato.

 

L'importo complessivo della sanzione sarà eventualmente maggiorato delle spese di procedimento e notifica.

 

L'interessato potrà decidere, in qualsiasi momento, di estinguere la somma residua della sanzione mediante un unico pagamento.

 

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in unica soluzione dell'intero importo residuo.

 
 

RICORSO IN OPPOSIZIONE


 

Avverso l'ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 689/1981, entro 30 giorni dalla sua avvenuta notificazione (60 giorni per i residenti all'estero) può essere proposta opposizione da parte dell'interessato innanzi al Tribunale Civile di Ancona, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge e per quanto previsto all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale .

 

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività del procedimento.

 

Non è invece ammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento, non costituendo esso titolo esecutivo ai sensi della legge 689/1981.

 
 

ESECUZIONE FORZATA (ISCRIZIONE A RUOLO)


 

Decorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione senza che il trasgressore abbia integralmente corrisposto la somma prevista, fatto salvo che non sia stata presentato ricorso in opposizione e in tale sede l'autorità giudiziaria abbia accolto l'eventuale richiesta di sospensione del titolo, la Provincia di Ancona attiverà la procedura per la riscossione delle somme dovute a mezzo di ruolo per il tramite dell'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), che provvederà all'emissione della cartella esattoriale e alla riscossione coattiva del credito.

 

La stessa procedura sarà attivata anche in caso di mancato pagamento dell'importo residuo della sanzione in conseguenza del non rispetto del piano di rateizzazione comunicato.

 
 

PRESCRIZIONE


 

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni in materia di impianti termici si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Schema esemplificativo del procedimento sanzionatorio
 
 
 

 

Indirizzo: Strada di Passo Varano, 19/A - 60131 Ancona

 

Per verbale di accertamento

  • Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Locale dell'ente, Dir. Sup. Gambelli Pierfrancesco

        telefono: 071.5894455

        e-mail: poliziaprovinciale@provincia.ancona.it

        PEC: poliziaprovinciale@cert.provincia.ancona.it

 

Per contenzioso (scritti difensivi, audizione, ordinanze, rateizzazione, etc.) 

  • Responsabile del procedimento: Dirigente del I Settore, Dott. Basso Fabrizio
  • Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Giovagnoli Camilla, presso Area Avvocatura del I Settore

        telefono: 071.5894224

        e-mail: c.giovagnoli@provincia.ancona.it

        PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


 

L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici è disciplinata dalle seguenti norme:

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. (Modifiche al sistema penale);
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  • Legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
  • D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e ss.mm.ii. (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
  • Legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 e ss.mm.ii. (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici);
  • Deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 dell'8 novembre 2022 (Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale. Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di impianti termici).