Sanzioni amministrative in materia di impianti termici

 
 
 
 

PREMESSA


 

Ai sensi della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19, in caso di violazioni accertate in conseguenza delle ispezioni effettuate sugli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza, la Provincia di Ancona provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse (art. 16, comma 2).

 

A seguire, in questa pagina, vengono fornite informazioni riguardanti esclusivamente il procedimento sanzionatorio amministrativo: per gli aspetti informativi generali riguardanti i controlli ed ispezioni sugli impianti termici, gli adempimenti a carico dei cittadini, quali impianti vengono sottoposti a controllo e ispezione, cosa viene controllato e le conseguenze in caso di inadempimento, si rinvia alla pagina " Informazione alla cittadinanza ".

 
 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO


 

Il soggetto esecutore M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A trasmette alla Provincia di Ancona il rapporto di prova concluso con esito negativo, redatto dal personale tecnico incaricato nel corso della visita ispettiva condotta sul posto alla presenza del responsabile dell'impianto o di un suo delegato.

La Provincia, ricevuto il rapporto, verifica la reale sussistenza dell' illecito amministrativo  e, qualora si ritenga ve ne siano i presupposti, dà avvio al procedimento sanzionatorio ossia provvede, per il tramite del personale di Polizia Provinciale, alla redazione di un verbale di accertamento che viene notificato al trasgressore.

 

La notifica del verbale può avvenire:

  • tramite lettera raccomandata A.G. (Atti Giudiziari) consegnata all'interessato da parte del portalettere, per compiuta giacenza (10 giorni) presso l'ufficio postale qualora l'interessato non fosse presente presso la propria residenza/domicilio, per rifiuto del plico (che in tal caso si ha per notificato al momento del rifiuto);
  • tramite consegna da parte del messo comunale, anche con deposito all'albo pretorio in caso di irreperibilità del destinatario;
  • a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) qualora il destinatario disponga di domicilio digitale di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

 

Al ricevimento del verbale di accertamento, il trasgressore può, alternativamente:

  • entro 60 giorni dalla notificazione, effettuare il pagamento in misura ridotta, pari a 1.000 euro oltre alle spese di procedimento e notifica;
  • entro 30 giorni dalla notificazione, presentare degli scritti difensivi, eventualmente richiedendo di essere sentito personalmente (audizione).

 

In caso di mancato pagamento in misura ridotta o presentazione di scritti difensivi/richiesta di audizione nei termini tassativi di cui sopra, il procedimento istruttorio verrà definito unicamente sulla scorta della documentazione agli atti e al termine, se ritenuto fondato l'accertamento, verrà emessa una ordinanza-ingiunzione, successivamente notificata al trasgressore, in cui sarà determinata l'entità della somma dovuta tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (da 500 a 3.000 euro), tenuto conto dei criteri indicati all'art. 11 della legge 689/1981.

 
 

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA


 

Per quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 689/1981 "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

 

Nella fattispecie in questione, il pagamento da parte del trasgressore effettuato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento nell'importo in misura ridotta, pari a 1.000 euro oltre alle spese di procedimento e notifica, estingue l'obbligazione pecuniaria e conclude a tutti gli effetti il procedimento amministrativo sanzionatorio. Si precisa che il versamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente l'avviso di pagamento allegato al verbale di accertamento ricevuto, per mezzo del quale si potrà accedere a tutte le diverse modalità di pagamento consentite, sia online che presso strutture fisiche.

 

Si evidenzia che l'esercizio della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione, purché avvenga entro 60 giorni dalla notificazione, è alternativo a qualsiasi attività di contestazione del verbale. Eventuali scritti difensivi presentati non potranno essere esaminati in quanto l'obbligazione sottostante alla violazione è estinta: non è quindi possibile rimettere in discussione la legittimità dell'accertamento così come chiedere il rimborso di quanto versato.

 

Il pagamento in misura ridotta non è rateizzabile e in caso di mancato pagamento nei termini (o pagamento incompleto) si provvederà all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

 
 

SCRITTI DIFENSIVI


 

Per quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 689/1981, qualora ritenga ne sussistano le circostanze e in alternativa al pagamento in misura ridotta il trasgressore può, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione della violazione, presentare scritti difensivi con i quali richiedere l'archiviazione del procedimento o l'eventuale riduzione della sanzione ricevuta.

 

Gli scritti difensivi, indirizzati al Dirigente I Settore della Provincia di Ancona - via Strada di Passo Varano 19/A, sono esenti da bollo e non è richiesta per la loro presentazione che l'interessato si avvalga di un difensore. Possono essere consegnati a mano, spediti per posta cartacea o per posta elettronica certificata (PEC), oppure via email; qualora non vengano inviati con firma digitale, dovranno essere accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità.

 

Indipendentemente dalla modalità di consegna, gli scritti difensivi devono:

  • contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento a cui si riferiscono (nominativo del trasgressore, numero e data del verbale ricevuto);
  • indicare in modo chiaro e conciso le circostanze del caso e le motivazioni per le quali sono stati presentati (richiesta di archiviazione o eventuale riduzione della sanzione), allegando tutti i documenti che siano ritenuti utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti.

 

Il  trasgressore ha inoltre la facoltà di richiedere di essere sentito personalmente (audizione) nel caso ritenga ciò necessario per meglio esplicare le circostanze rappresentate a propria difesa.

 
 

 

L'interessato che abbia richiesto di essere sentito sarà convocato con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo di comunicazione scritta indicante luogo, data e ora dell'audizione, a cui potrà partecipare personalmente o tramite persona delegata, munita di valida delega.

 

Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, di fronte al Dirigente I Settore della Provincia di Ancona o suo delegato, saranno verbalizzate e diverranno parte integrante del procedimento amministrativo unitamente all'eventuale documentazione prodotta.

 

In caso di impedimento l'interessato potrà richiedere il rinvio dell'audizione ad altra data, previa comunicazione scritta.

 

La mancata presentazione all'audizione senza giustificato motivo sarà considerata come rinuncia all'audizione stessa: in tal caso il procedimento verrà definito unicamente sulla scorta della documentazione agli atti, compresa quella prodotta assieme agli scritti difensivi precedentemente presentati.

 
 

ORDINANZA-INGIUNZIONE


 

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, quest'ultimo viene esaminato dal Dirigente I Settore della Provincia di Ancona assieme agli eventuali scritti difensivi e documenti allegati trasmessi dall'interessato entro i termini di legge (30 giorni).

 

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e dopo aver sentito in audizione il trasgressore (qualora questi ne abbia precedentemente fatto espressa richiesta), se ad esito dell'istruttoria il Dirigente ritiene che l'accertamento sia stato fondato, che l'interessato ne sia effettivamente il responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto, emette in conclusione una ordinanza-ingiunzione.

 

Con tale provvedimento viene determinata l'entità della sanzione amministrativa (che a questo punto non può più essere oggetto di riduzione), oltre alle spese, e ne viene ingiunto il pagamento all'autore della violazione.

 

Per la quantificazione effettiva della somma da pagare, che è svincolata dalla precedente quantificazione del pagamento in misura ridotta ma sarà sempre ricompresa tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (da 500 a 3.000 euro), si terrà conto dei criteri indicati all'art. 11 della legge 689/1981, la quale prevede che in ciò "si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

 

Il trasgressore che riceve l'ordinanza-ingiunzione, a cui viene notificata con le stesse modalità previste per il verbale di accertamento, può, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento:

  • pagare la somma ingiunta in un'unica soluzione, tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente l'avviso di pagamento che troverà allegato;
  • presentare richiesta di rateizzazione del pagamento, se ci si trova in comprovate difficoltà economiche;
  • contestare l'ordinanza, presentando ricorso in opposizione dinnanzi al giudice competente. 

 

Qualora, in esito all'istruttoria, si ritenga invece non sussistano i presupposti per l'irrogazione della sanzione, verrà emessa una motivata ordinanza di archiviazione.

 
 

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE


 

A conclusione dell'attività istruttoria, la sanzione verrà archiviata solo nei seguenti casi:

  • accoglimento delle controdeduzioni del trasgressore, così come esposte negli scritti difensivi presentati e/o in occasione dell'eventuale sua audizione;
  • decesso del trasgressore;
  • illegittimità dell'atto a seguito di riesame;
  • omessa notificazione nel termine prescritto.

 

Dell'archiviazione degli atti, disposta attraverso motivata ordinanza, verrà in ogni caso data integrale comunicazione all'interessato nonché all'organo accertatore (Polizia Provinciale) e al soggetto esecutore (M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.).

 
 

RATEIZZAZIONE


 

Il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, la rateizzazione della sanzione amministrativa ricevuta.

La richiesta scritta può essere presentata direttamente negli scritti difensivi o durante l'eventuale audizione, oppure (se non ci si è avvalsi della facoltà di pagamento in misura ridotta) entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le stesse modalità e formalità previste per gli scritti difensivi. In ogni caso deve essere corredata da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, allegando eventualmente anche altri documenti che si ritengano utili a comprovare la propria condizione economica disagiata (dichiarazione dei redditi, etc.).

Successivamente alla presentazione della richiesta, anche in relazione al tempo trascorso, in ogni fase del procedimento la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di chiedere all'interessato documentazione a conferma o aggiornamento della propria condizione economica attestata.

 

Il pagamento rateizzato della sanzione prevede, per legge, che:

  • il numero di rate sia compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 30;
  • l'importo minimo per ogni rata non sia inferiore ad euro 15,00.

 

Esaminata l'istanza, con la stessa ordinanza-ingiunzione o con successivo e separato atto viene adottato il provvedimento di accoglimento o diniego, che è notificato al richiedente.

 

Se la rateizzazione non viene concessa, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza. Avverso tale provvedimento non è ammesso alcun ricorso giurisdizionale.

 

Se la rateizzazione viene concessa, numero, importo e scadenze delle rate mensili previste verranno specificate nel relativo provvedimento, in funzione dell'importo totale della sanzione e delle condizioni economiche, da pagarsi in ogni caso tramite il sistema pagoPA, cioè utilizzando esclusivamente gli avvisi di pagamento che troverà in allegato.

 

L'importo complessivo della sanzione sarà in ogni caso maggiorato delle spese di procedimento e notifica.

 

L'interessato potrà decidere, in qualsiasi momento, di estinguere la somma residua della sanzione mediante un unico pagamento.

 

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in unica soluzione dell'intero importo residuo.

 
 

RICORSO IN OPPOSIZIONE


 

Avverso l'ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 689/1981, entro 30 giorni dalla sua avvenuta notificazione può essere proposta da parte dell'interessato opposizione innanzi al Tribunale Civile di Ancona, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge.

 

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività del procedimento.

 

Non è invece ammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento, non costituendo esso titolo esecutivo ai sensi della legge 689/1981.

 
 

ESECUZIONE FORZATA (ISCRIZIONE A RUOLO)


 

Decorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione senza che il trasgressore abbia integralmente corrisposto la somma prevista, fatto salvo che non sia stata presentato ricorso in opposizione e in tale sede l'autorità giudiziaria abbia accolto l'eventuale richiesta di sospensione del titolo, la Provincia di Ancona attiverà la procedura per la riscossione delle somme dovute a mezzo di ruolo per il tramite dell'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), che provvederà all'emissione della cartella esattoriale e alla riscossione coattiva del credito.

 

La stessa procedura sarà attivata anche in caso di mancato pagamento dell'importo residuo della sanzione in conseguenza del non rispetto del piano di rateizzazione comunicato.

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


 

L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici è disciplinata dalle seguenti norme:

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. (Modifiche al sistema penale);
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  • Legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
  • D.P.R. 16 aprile 2013, n, 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
  • Legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 e ss.mm.ii. (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici);
  • Deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 dell'8 novembre 2022 (Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale. Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di impianti termici).