Sanzionabilità del responsabile dell'impianto termico e del manutentore/installatore


 

Il responsabile dell'impianto termico (occupante, proprietario, amministratore o terzo responsabile), a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è sanzionabile ai sensi della L.R. 19/2015 quando, a seguito di accertamento documentale e successiva ispezione sul posto, si incorre in una o più delle seguenti casistiche:

  • mancanza del libretto di impianto (art. 8, comma 16);
  • mancata effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica  (art. 8, comma 16);
  • mancata effettuazione dell'ultima manutenzione (art. 8, comma 16);
  • mancata riconduzione entro 15 giorni dall'ispezione del rendimento di combustione dell'impianto termico ai limiti dei valori ammessi dalla legge, oppure entro 180 giorni se si rende necessaria a tal fine la sostituzione del generatore (art. 8, comma 20);
  • conferma in sede di seconda ispezione, trascorsi 60 giorni dalla prima eventualmente prorogabili per altri 60, del mancato adeguamento di difformità riscontrate nell'impianto a quanto prescritto dalla vigente normativa nel corso della precedente ispezione, quali mancanza foro di aerazione, assenza di dispositivi di regolazione della temperatura, etc. (art. 8, comma 23).

 

Per tali violazioni è prevista, a carico del responsabile dell'impianto, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, che è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 3.000 euro.

 


 

Il manutentore per il quale venga accertato il non rispetto dell'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica, da rilasciarsi al responsabile dell'impianto al termine dell'intervento secondo quanto previsto all'art. 4, comma 8, della L.R. 19/2015, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 192/2005, che è stabilita tra un minimo di 1.000 e un massimo di 6.000 euro, oltre alla segnalazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

 

Il manutentore (così come l'installatore, in caso di nuovo impianto) è inoltre sanzionabile ai sensi della L.R. 19/2015 quando viene accertato che al momento di presa in carico della manutenzione non abbia trasmesso la Dichiarazione inerente frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose (art. 4, comma 1).

 

Per tale violazione è prevista, a carico del manutentore/installatore, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 192/2005.