Gli obiettivi a cui tendere sono in ordine di priorità:
Obiettivi posti dalla normativa attualmente in vigore, nonchè dal precendente Decreto Ronchi del 1997. Di grande rilievo è l'attività autorizzativa di tutti gli impianti che effettuano recupero e smaltimento rifiuti.
L'attuale scenario normativo nazionale in materia di rifiuti è rappresentato dal D.Lgs. n. 152 del 3 febbraio 2006 , entrato in vigore il 29 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, conosciuto come "Testo Unico Ambientale".
Viene ridisegnato il sistema della competenze politiche, amministrative e gestionali da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali; in particolare l'art. 197 definisce le competenze attribuite alle Province in materia di rifiuti.
Approvata nuova Delibera Regionale n. 515 del 16/04/2012 sulle garanzie finanziarie, pubblicata sul BUR Marche n. 43 del 27/04/2012, che revoca e sostituisce la DGR 1635/2011, la DGR 46/2012 e la DGR 189/2012.
Ai sensi dell'art. 4 i soggetti che risultano già operanti in regime di procedura semplificata devono provvedere a prestare o adeguare le garanzie finanziarie entro il 25 giugno 2012.
Per opportuna conoscenza si comunica che con DGR n. 583 del 2 maggio 2012 la Regione Marche ha rettificato due errori materiali della DGR n. 515 del 16/04/2012, relativa alla garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti, così come segue:
ALLEGATO A, art 1, comma 6,
anziché :
" Qualora l'autorizzazione o la documentazione sopra indicata non specifichi il dato giornaliero esso va calcolato dividendo il quantitativo annuale di stoccaggio per 365 o per un divisore minore in funzione dell'attività aziendale. In questo caso deve essere data comunicazione alla Provincia entro 30 gg. dalla stipula della polizza";
leggasi
" Qualora l'autorizzazione o la documentazione sopra indicata non specifichi il dato giornaliero esso va calcolato dividendo il quantitativo annuale di stoccaggio o trattamento per 365 o per un divisore minore in funzione dell'attività aziendale. In questo caso deve essere data comunicazione alla Provincia entro 30 gg. dalla stipula della polizza ".
ALLEGATO B, NOTA b) : (Operazioni di cui ai punti 2 e 4 della Tabella 1).
Anziché:
" Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di stoccaggio di cui al punto 1 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 5, risulta minore o uguale a :"
leggasi
" Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di cui al punto 2 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 4, risulta minore o uguale a:".