A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ad adeguamento dei valori limite di emissione mediante autorizzazione. A tal fine la domanda autorizzativa deve essere presentata almeno due anni prima
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Si ricorda pertanto di verificare l’adempimento previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 273-bis (MEDI impianti) del D.Lgs. 152/2006.
Si comunica che dal sito della Regione Marche è scaricabile la Circolare contenente indicazioni operative per la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 , che i Gestori indicati all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 102/2020 devono presentare entro il 28/08/2021 .
Si comunica che è stata aggiornata la modulistica per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare nell'ambito del procedimento autorizzativo di AUA.
Si comunica che con DPP n. 5 del 13/01/2021 e successiva DD n. 42 del 19/01/2021 è stata posticipata al 30 giugno la scadenza annuale del termine per la presentazione dei Piani di Gestione dei Solventi (PGS) relativi all’anno solare precedente per le attività soggette a tale adempimento, ivi comprese quelle già autorizzate.
Si comunica che a far data dal 28 agosto 2020, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, che ha modificato la parte quinta del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), risulta modificata la normativa relativa alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a variazione del gestore dello stabilimento, sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, autorizzazioni generali, medi impianti, sanzioni, ma non solo.
Si comunica che è stata aggiornata la seguente modulistica:
- domanda art. 269;
- comunicazione messa in esercizio;
- comunicazione messa a regime;
- trasmissione certificati analitici;
- fac-simile per altro tipo di comunicazioni.
Si comunica che a far data dal 19 dicembre 2017, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che ha modificato la parte quinta del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), risulta modificata la normativa relativa alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ad impianti termici produttivi e civili, ma non solo.
Nelle more dell’aggiornamento del presente sito web, le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, procedure ordinaria e generale (sia in procedura AUA che al di fuori), dovranno contenere anche tutti i dati previsti dal suddetto D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183.
Si invitano, pertanto, tutti coloro che siano in procinto di presentare istanza di autorizzazione o che si trovino nella condizione di produrre documentazione integrativa per procedimenti in itinere, a verificare la conformità del progetto presentato alle nuove disposizioni
Per impianti e/o attività non aventi ulteriori tipologie di emissioni da autorizzare, non è dovuta alcuna comunicazione relativamente ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006), come stabilito con DGP n. 589 del 18/12/2007.
I risultati delle analisi periodiche non devono essere più trasmessi alla Provincia di Ancona, ma registrati e conservati secondo quanto disposto dal Dirigente del IX Settore con DD n. 39 del 18/01/2008.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 e dall’art. 5 comma 1 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica , secondo quanto disciplinato nei suddetti DPR, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività' o e' situato l'impianto.
Per maggiori dettagli si veda l'nformativa relativa alle autorizzazioni tramite SUAP prot. n. 108320 del 18/07/2012 (829 KB).