Le competenze in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti
Le competenze della Provincia
Spetta alle Province l'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti previste dagli artt. 208-211 del D.lgs. 152/2006.
La Provincia è inoltre competente all'iscrizione negli appositi Registri delle ditte che effettuano tutte le operazioni di recupero e di autosmaltimento dei rifiuti "individuati".
Ai rifiuti "non individuati" non si applicano le procedure semplificate della comunicazione ed occorre pertanto richiedere l'autorizzazione.
Le competenze della Regione
La Regione è autorità competente di spedizione e di destinazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006 del 14/6/2006.
Per conoscere i dati sulla raccolta differenziata collegarsi alla pagina rifiuti sul sito web della Regione Marche
Le competenze dei Comuni
Spetta ai Comuni la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
Quali sono le operazioni di Smaltimento?
Le operazioni di smaltimento che elenchiamo di seguito sono descritte nell'Allegato B della Parte Quarta del Dlgs n. 152/2006:
- Deposito sul o nel suolo (es. discarica);
- Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
- Iniezioni in profondità (ad es. iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
- Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
- Messa in discarica particolarmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
- Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 1 a 12;
- Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 1 a 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- Incenerimento a terra;
- Incenerimento in mare;
- Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
- Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 12;
- Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 13;
- Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Quali sono le operazioni di Recupero?
Le operazioni di recupero elencate di seguito sono descritte nell'Allegato C della Parte Quarta del Dlgs n. 152/2006:
- Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- Rigenerazione/recupero di solventi;
- Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- Rigenerazione degli acidi o delle basi;
- Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia;
- Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da 1 a 10;
- Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da 1 a 11;
- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 1 a 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
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