Le competenze in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti

 

Le competenze della Provincia

Spetta alle Province l'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti previste dagli artt. 208-211 del D.lgs. 152/2006.

La Provincia è inoltre competente all'iscrizione negli appositi Registri delle ditte che effettuano tutte le operazioni di recupero e di autosmaltimento dei rifiuti "individuati".

Ai rifiuti "non individuati" non si applicano le procedure semplificate della comunicazione ed occorre pertanto richiedere l'autorizzazione.

 

 

Le competenze della Regione

La Regione è autorità competente di spedizione e di destinazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006 del 14/6/2006.

Per conoscere i dati sulla raccolta differenziata collegarsi alla pagina rifiuti sul sito web della Regione Marche

 

Le competenze dei Comuni

Spetta ai Comuni la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

 
 

Quali sono le operazioni di Smaltimento?

Le operazioni di smaltimento che elenchiamo di seguito sono descritte nell'Allegato B della Parte Quarta del Dlgs n. 152/2006:

  1. Deposito sul o nel suolo (es. discarica);
  2. Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
  3. Iniezioni in profondità (ad es. iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
  4. Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
  5. Messa in discarica particolarmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
  6. Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
  7. Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
  8. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 1 a 12;
  9. Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 1 a 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
  10. Incenerimento a terra;
  11. Incenerimento in mare;
  12. Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
  13. Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 12;
  14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 13;
  15. Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 1 a 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
 

Quali sono le operazioni di Recupero?

Le operazioni di recupero elencate di seguito sono descritte nell'Allegato C della Parte Quarta del Dlgs n. 152/2006:

  1. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  2. Rigenerazione/recupero di solventi;
  3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  4. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
  5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
  6. Rigenerazione degli acidi o delle basi;
  7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
  8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
  10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia;
  11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da 1 a 10;
  12. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da 1 a 11;
  13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 1 a 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

 

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