Manifestazioni sportive e non agonistiche
Per un evento sportivo, non agonistico, educativo e senza fini di lucro, organizzato da persone fisiche o giuridiche è sufficiente dare notizia all’Ente dell’avvenimento, con l'utilizzo dell'apposita modulistica. La normativa che regola questa tipologia di manifestazioni è la stessa che vale per qualsiasi altra manifestazione pubblica.
La documentazione da presentare, in allegato alla comunicazione di svolgimento della manifestazione, deve essere inoltrata all’Ente 20 giorni prima ed è la seguente:
Autorizzazioni competizioni su strada
Normativa di riferimento:
L’art.9, comma 1, del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) stabilisce che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli a motore, con animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
Con gli artt.162 e 163 del D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998, è disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare sportive (ciclistiche, podistiche, atletiche, con animali, con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ecc.) su strade ordinarie.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n.224 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2000) è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sopra richiamate, fermo restando ai sensi dell’art.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
L’art.11 della Legge Regionale n.23 del 06 novembre 2002 (B.U.R. Marche n.120 del 14/11/2002) disciplina le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le COMPETIZIONI SPORTIVE ATLETICHE – CICLISTICHE – DI ANIMALI O CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE riportate all’art.1 del D.L. n.121 del 20/06/2002, convertito nella Legge n.168 del 01/08/2002.
La Circolare emanata annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale disciplina le COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA (auto e moto).
L’art.9 del Nuovo Codice della Strada è interpretativo per entrambe le categorie di competizioni sportive sopra richiamate.
Il comma 2 dell’art.9 del Nuovo Codice della Strada precisa che, le autorizzazioni ricadenti al comma 1 dell’art.9 devono essere richieste dai promotori almeno 15 (quindici) giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno 30 (trenta) giorni prima per le altre (regionali, provinciali).
Si precisa che le autorizzazioni possono essere concesse, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:
Nel caso in cui, per lo svolgimento di una gara o una manifestazione sportiva, sia prevista l’installazione, di cartellonistica pubblicitaria, banner, insegne, pre-insegne, segnali, ecc., va compilata l’apposita istanza.
SCHEDA INFORMATIVA
Referente: Ufficio Concessioni - tel. 071.5894260
Presentazione della domanda - La domanda deve essere presentata:
Apertura al pubblico dell'Ufficio
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.
Si riceve il pubblico solo su appuntamento. I contatti telefonici (tel. 071 5894260) sono consentiti nei medesimi giorni e orario di apertura al pubblico